
Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso della scadenza del 1° gennaio 2027 e dell’obbligo di rendere leggibili da remoto i dispositivi utilizzati per la contabilizzazione del calore.
Ma che cosa cambierà realmente da quella data?
Tutti i vecchi ripartitori dovranno essere sostituiti?
La risposta non è semplicemente sì o no, perché prima di parlare di sostituzione è necessario capire quali dispositivi sono attualmente installati, come vengono letti e se possono quindi già essere acquisiti a distanza.
Cerchiamo quindi in questo articolo di fare chiarezza.
Il riferimento normativo italiano è il Decreto legislativo n. 102 del 2014, successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 73 del 2020, con il quale è stata recepita la normativa europea in materia di efficienza energetica.
La disposizione interessa principalmente i condomìni serviti da impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria, oltre agli edifici collegati a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
La normativa ha introdotto l’obbligo della lettura da remoto in due fasi.
I sistemi di contabilizzazione individuale installati dopo il 25 ottobre 2020 devono già essere leggibili da remoto.
Per i dispositivi installati precedentemente invece è stata prevista la scadenza del 1° gennaio 2027.
Entro quella data, i dispositivi interessati dalla normativa dovranno essere dotati della possibilità di effettuare la lettura a distanza, salvo i casi nei quali ciò non risulti tecnicamente fattibile oppure non efficiente in termini di costi, quindi tutti i dispositivi non leggibili da remoto dovranno adeguarsi.
Questo, però, non significa che dal 1° gennaio 2027 qualsiasi contatore presente in un condominio debba essere sostituito.
La disposizione riguarda in particolare i dispositivi utilizzati per la misurazione e la contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria che non sono in grado di inviare i propri dati di consumo via radio.
Possiamo quindi parlare dei ripartitori installati sui radiatori, dei contatermie e dei contatori acqua calda.
È importante precisare che questa specifica scadenza non riguarda indistintamente tutti i contatori dell’acqua fredda presenti negli appartamenti e non riguarda i normali contatori di energia elettrica e gas, che seguono normative differenti.
A questo punto dobbiamo chiarire anche che cosa significhi esattamente “lettura da remoto”.
Molte persone pensano che un dispositivo leggibile da remoto debba necessariamente essere collegato a una rete GSM oppure trasmettere continuamente i propri consumi a una centrale di raccolta dati.
Non è necessariamente così.
Il principio fondamentale è che i dati possano essere acquisiti senza dover entrare all’interno dell’abitazione al fine di avere tutte letture puntuali ed effettive.
Esistono infatti diverse modalità di lettura radio.
In alcuni sistemi l’operatore deve passare nelle vicinanze dell’edificio per raccogliere i dati, utilizzando un ricevitore portatile. Parliamo, in questo caso, di sistemi walk-by o drive-by.
In altri impianti sono invece presenti una o più centraline fisse, che ricevono periodicamente le trasmissioni dei dispositivi e rendono disponibili i dati attraverso un sistema AMR eventualmente integrato con un GSM.
Entrambe le soluzioni consentono di evitare l’accesso alle singole abitazioni, ma la tecnologia installata e la sua effettiva conformità devono sempre essere verificate caso per caso.
Arriviamo quindi alla domanda principale: tutti i vecchi ripartitori dovranno essere sostituiti?
No, non automaticamente.
Possiamo trovarci davanti a tre situazioni differenti.
La prima è quella di un dispositivo già dotato di trasmissione radio e già leggibile senza entrare nell’appartamento. In questo caso la scadenza potrebbe non richiedere alcun intervento fino al suo naturale esaurimento della batteria decennale.
La seconda situazione riguarda un dispositivo che può essere integrato o adeguato mediante l’aggiunta di un modulo radio o attraverso una diversa configurazione del sistema, come ad esempio alcuni contatermie. La possibilità di effettuare questo aggiornamento dipende naturalmente dalla marca, dal modello e dalle caratteristiche dell’impianto.
La terza situazione è quella di un dispositivo esclusivamente manuale, privo di trasmissione radio e non adeguabile. In questo caso è necessario procedere alla sua sostituzione.
La normativa richiama comunque le condizioni di fattibilità tecnica e di efficienza economica.
Queste condizioni, però, non dovrebbero essere considerate come un’esenzione automatica.
L’eventuale impossibilità tecnica o la mancanza di convenienza economica devono essere valutate concretamente da un tecnico specializzato, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto e dei dispositivi installati, redigendo una relazione tecnica asseverata.
Che cosa dovrebbe fare, quindi, un amministratore di condominio prima della scadenza?
La prima cosa è identificare correttamente i dispositivi presenti nell’edificio, verificando marca, modello, anno di installazione e tecnologia di comunicazione.
Rivolgendosi laddove necessario al gestore o ad un tecnico di propria fiducia.
Successivamente bisogna controllare se le letture vengano ancora effettuate entrando negli appartamenti oppure se i dati possano già essere acquisiti via radio.
Nel caso di dispositivi radio è utile verificare anche il tipo di sistema utilizzato, l’eventuale presenza di centraline, la disponibilità delle chiavi di decriptazione e la possibilità di trasferire la gestione delle letture a un operatore diverso qualora il Condominio lo desideri.
La presenza della trasmissione radio, infatti, non garantisce automaticamente che il sistema sia aperto, interoperabile o facilmente gestibile da qualunque società di lettura.
Qui potremmo parlare di sistema OMS, tema trattato in un nostro precedente articolo.
Bisogna comunque sempre verificare la durata residua delle batterie dei dispositivi.
Un impianto potrebbe essere tecnicamente leggibile da remoto, ma essere ormai vicino alla fine della propria vita utile. In questo caso può essere più ragionevole valutare una sostituzione completa, invece di intervenire su dispositivi destinati comunque a scadere dopo poco tempo.
Il consiglio è quindi quello di non aspettare gli ultimi giorni del 2026 per adeguare il proprio sistema di contabilizzazione.
Prima di deliberare qualsiasi intervento, il condominio dovrebbe richiedere una verifica tecnica del sistema esistente, individuando i dispositivi che risultano già conformi e separare quelli che possono essere adeguati da quelli che devono realmente essere sostituiti.
In conclusione, il 1° gennaio 2027 non rappresenta un obbligo indiscriminato di cambiare qualsiasi ripartitore o contatore presente nel condominio.
Rappresenta però una scadenza importante per verificare che i dispositivi interessati dalla normativa possano essere letti a distanza, senza entrare nelle singole abitazioni.
La domanda corretta, quindi, non è semplicemente: “Dobbiamo sostituire tutti i ripartitori?”.
La domanda corretta è: “Il nostro sistema è già leggibile da remoto, può essere adeguato oppure deve essere sostituito?”.
Per rispondere serve conoscere il modello del dispositivo, la tecnologia utilizzata ed eventualmente una verifica dell’intero sistema di lettura.
Se vuoi approfondire come riconoscere un ripartitore radio, quali informazioni controllare sul display e quali differenze esistono tra lettura walk-by e sistema AMR, contattaci alla nostra mail dedicata o contatta i nostri uffici per una consulenza gratuita.